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LO STATUTO

SEDE Dl OLBIA

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL D.Lgs 117/2017

 

Approvato dall’ Assemblea Ordinaria del  6/12/22, come previsto  dall’art. 26 bis del DL  21/06/22 n° 73, convertito in L. 4/08/22 n° 122.

 

Art. 1 – Denominazione

  1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore – Sede locale dell’UNITRE di OLBIA, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS – UNITRE – Università delle tre età – Rete Associativa.
  2. L’Associazione locale assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ –UNITRE-UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS – SEDE DI OLBIA, con sede legale in OLBIA.
  3. L’Associazione ha durata illimitata e la sua forma giuridica è di Associazione non riconosciuta.

Art. 2 – Riconoscimento

  1. La Sede locale, avendo ottenuto in data 20/01/2001 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

  1. La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D,Lgs. 117/2017), e, più precisamente,quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale:
  • Educare;
  • Formare;
  • Informare;
  • Fare prevenzione nell’ottica di un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo (Long Life Learning);
  • Promuovere la ricerca;
  • Aprirsi al sociale e al territorio in un’ottica di lavoro di rete per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
  • Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete con corsi di
  • Cultura generale: letteratura italiana, latina e greca, storia delle religioni, laboratori di scrittura e poesia creativa.
  • Lingue straniere: inglese, tedesco, francese, russo, spagnolo.
  • Prevenzione sanitaria: attività motoria, educazione fisica, ballo e varie.
  • Conoscenza del territorio: archeologia, storia e toponomastica della Sardegna e varie.
  • Laboratori di stimolo alla creatività: cucito, ricamo, maglia a ferri, uncinetto, pittura e varie.
  • Laboratori ludici: scacchi, bridge, burraco e varie.
  • Laboratori di musica e canto.
  • Laboratori di enogastronomia.
  • Norme giuridiche: diritto nei suoi vari aspetti.
  • Biblioteca aperta al prestito.
  • Viaggi di istruzione.
  • Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le diverse culture generazionali.
  1.  L’Associazione realizzasenza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalentedell’attività di volontariato dei propri associati o non. (Art. 35 D.Lgs. 117/2017):
  2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

  1. Le adesioni alla Sede locale avvengono senza alcuna distinzione di genere, etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  3. Possono essere ammessi anche associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
  4. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante le proprie complete generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ai sensi dell’art. 23 c. 1 del CTS.
  5. L’ammissione viene annotata nei libri degli associati.

L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

  1. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
  2. Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione nazionale.

Art. 5 – Associati – diritti e doveri

  1. Sono associati:
  2. gli Associati fondatori che hanno dato vita all’Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede locale;
  3. gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
  4. tutti coloro che chiedono di aderire all’Associazione per condividerne le attività.
  5. Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
  6. Hanno diritto all’elettorato attivo, con un solo voto (art. 24, c. 2), decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
  7. Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
  8. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; l’esclusione/decadenza per indegnità (es. aver arrecato gravi danni materiali e morali all’associazione) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima della ratifica di espulsione, l’associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.
  9. Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento,alla Assemblea Generale convocata nella prima seduta utile.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

  1. Sono Organi della Sede locale;
  2. a) L’Assemblea generale degli Associati;
  3. b) Il Consiglio Direttivo;
  4. c)   L’Organo di controllo, se previsto (vedi successivo art.15).

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

  1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
    Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c. 4 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
  2. I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
  3. I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
  2. L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo fra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con nuove elezioni e con le modalità stabilite dal Regolamento.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
  4. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
  5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
  6. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore Sono ammesse deleghe ai sensi dell’Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito in Regolamento.

Delibera a maggioranza dei votanti.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.

  1. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
    1. approva il Regolamento della sede locale;
    2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    3. elegge le cariche sociali; ogni associato può presentare la propria candidatura, purché sia iscritto da 12 mesi nel libro degli Associati; le modalità di svolgimento delle elezioni vengono definite nel Regolamento;
    4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    5. nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
    6. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
    7. approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
    8. delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
    9. delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
    10. delibera, in presenza di ricorso avverso alle determinazioni del direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci;
    11. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
  2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l’Assemblea ordinaria.
  3. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
    1. modifiche statutarie
    2. scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 20 del presente Statuto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti, all’atto dell’elezione, devono essere iscritti nel libro degli associati da almeno 12 mesi, (art. 5, par. 2 c. b), è costituito da:
    1. Il Presidente;
    2. Il/i Vice Presidente/i;
    3. Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
    4. Il Segretario;
    5. Il Tesoriere;
    6. I Consiglieri nel numero minimo di 4e massimo di
  2. Al Consiglio Direttivo compete:
    1. eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
    2. proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
    3. curare la formazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
    4. deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
    5. formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
    6. elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria per l’approvazione;
    7. elaborare modifiche al Regolamento della Sede, da sottoporre all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;
    8. adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
    9. Disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
  3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione avviene attingendo, secondo l’ordine di graduatoria, alla lista dei non eletti. La nomina del sostituto deve essere ratificata nella prima Assemblea utile.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
    1. convocare e presiedere l’Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
    2. proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea generale degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
    3. prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
    4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

  1. Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori approvati dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
  2. I Docenti, anche se associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
  2. Cura la tenuta dei registri di cui all’Art. 19.
  3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
  2. Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
  3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
  4. L’Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

  1. L’Organo di Controllo (ex Revisori dei Conti) è FACOLTATIVO, come da prescrizioni degli Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Bilancio  

  1. L’anno accademico ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto. L’anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, fatte salve le autonomie regionali.
  2. È fatto obbligo di redigere il bilancio (nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di € 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017)), sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. L’Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 – Patrimonio

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
  2. dalle quote sociali;
  3. da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’associazione;
  4. dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
  5. da rimborsi per convenzioni;
  6. dai beni mobili e immobili acquisiti;
  7. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’associazione.
  8. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

  1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

  1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
    1. libro degli Associati
    2. registro dei Volontari
    3. libro verbali Assemblea degli Associati
    4. libro verbali Consiglio Direttivo
    5. Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato dalla maggioranza dei componenti presenti.
    6. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
    7. 4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, con indicazione dei documenti che si vorrebbe consultare. L’autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta. Eventuale richiesta di copia di atti, ove consentito dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento dei relativi costi.

 

Art. 20 – Scioglimento della Sede locale

  1. Lo scioglimento della Sede locale è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% degli associati.
  2. Il Patrimonio viene devoluto all’Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Art. 9 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.
  3. In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

  1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo Settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.

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