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IL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE DI OLBIA

Approvato in Consiglio Direttivo del 20/09/2024.

Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto della Sede locale di Olbia, ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Art. 1 — Denominazione – Sede

l . Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazionale, come prescritto dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.

  1. L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
  2. L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 — Adesioni

  1. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
  2. Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre — APS.
  3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
  4. La quota annuale non è mai trasmissibile e non è rimborsabile.

Art. 3 — Associati

  1. Si considerano Associati alla Sede Locale tutti coloro che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale (art. 5 dello Statuto).

Art. 4 – Assemblee degli Associati

  1. La partecipazione all’Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
  2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di n. l Associati.
  3. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono segrete quando riguardano persone e per l’elezione degli Organi sociali.
  4. Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 — Commissione elettorale

  1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede – o in caso di Assemblea straordinaria – viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati.

La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. organizzare le norme di voto;
  2. controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
  3. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data   fissata per le elezioni;
  4. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
  5. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;

f depositare in segreteria il verbale per i provvedimenti conseguenti.

 

  1. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
  2. Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Commissione Elettorale, tassativamente entro 5 gg. 

Art. 6 —  Organi della sede Locale

l . Sono Organi della Sede locale:

  1. L’ Assemblea  generale degli Associati
    b. Il Consiglio Direttivo
    c. L’Organo di controllo se previsto.

Art. 7 — Consiglio Direttivo

  1. 1. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti all’atto dell’elezione devono essere iscritti nel libro degli Associati  da almeno 12 mesi (art. 9 c. 1 dello Statuto), è costituito da:

 

  1. Il  Presidente
  2. Il/i Vice Presidente
  3. Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
  4. Il Segretario
  5. Il Tesoriere
  6. I Consiglieri, nel numero di 4.

La nomina dei Consiglieri ha una durata triennale ed è rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.

I componenti del Direttivo possono partecipare o assistere a qualunque corso, anche in assenza di iscrizione o in caso di esubero. 

  1. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di cinque giorni. In caso di urgenza si può procedere a convocazione immediata. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti all’ordine del giorno o il cui contributo sia considerato funzionale al buon andamento delle attività istituzionali.
  2. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.

Art. 8 — Organo di controllo

  1. L’Organo di controllo è  FACOLTATIVO   (art. 15 dello Statuto).
  2. E’ monocratico e viene eletto dall’Assemblea degli Associati.
  3. Ha durata triennale e può essere rieletto.
  4. Il componente l’Organo di controllo può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 9 — Gruppi di lavoro

  1. Il Presidente incarica, ove possibile scegliendoli fra i Consiglieri del Direttivo, i Responsabili di riferimento di alcuni settori (biblioteca, viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli e momenti di intrattenimento, ecc.)
  2. Tali Responsabili possono avvalersi della collaborazione di altri Associati (Gruppi di lavoro) che vogliano contribuire, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
  3. Eventuali attività proposte dai Gruppi di lavoro, devono essere vagliate e approvate dal Consiglio Direttivo, tramite i Responsabili di riferimento.
  4. Solamente le attività approvate dal Consiglio Direttivo sono tutelate a norma di legge e godono di adeguata copertura assicurativa.

Art. 10 — Norme didattiche

  1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
  2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
  3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta, compatibilmente con gli spazi e i posti disponibili. Per ragioni tecniche e di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi o degli insegnanti, stabilire per taluni corsi un numero massimo o minimo di studenti. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare ai corsi senza obbligo di iscrizione.
  4. Come da disposizioni nazionali vigenti, ogni associato studente non può in nessun caso frequentare più classi o più livelli all’interno dello stesso corso, né in verticale né in orizzontale.
  5. Per quanto concerne i corsi indicati come Ballo, gli associati potranno accedere a un massimo di n. 2 corsi, pari a n. 2 ore settimanali totali, compatibilmente con la disponibilità sia di corsi che di spazi.
  6. La regola di cui al precedente comma 5 vale anche per i corsi di Educazione Fisica.
  7. La frequenza dei corsi e dei laboratori è un diritto/dovere dell’associato studente, per cui dopo tre assenze ingiustificate consecutive lo stesso sarà cancellato dall’elenco dei corsi interessati.
  8. Per i corsi di informatica sono consentite solamente due assenze ingiustificate consecutive.
  9. Tutti i materiali necessari per la frequenza di corsi e laboratori sono a carico del socio studente.
  10. All’interno di ogni corso è prevista la figura di un referente. La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.

Art. 11 —Docenti

  1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 12 —Norme comportamentali

  • L’associato ha cura degli spazi, degli arredi, del materiale didattico e delle attrezzature in dotazione e le utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, comprese quelle energetiche.

Collabora attivamente nella gestione delle attrezzature e delle aule che, al termine della lezione, devono essere lasciate in ordine e fruibili dai corsi successivi.

  • L’associato, per accedere alla sede, è tenuto ad esporre il tesserino che dimostra l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e, su richiesta, presentarlo al docente del corso.
  • Considerata l’esiguità degli spazi disponibili, è opportuno che l’associato limiti il tempo di sosta negli androni e che tenga un tono di voce basso in modo da non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.
  • All’associato è fatto divieto di diffondere o pubblicare, anche tramite social network, notizie, informazioni, commenti che possano ledere il prestigio e l’immagine dell’Associazione e dei suoi componenti e collaboratori.

Art.  13 — Autonomia delle Sedi locali

  1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
  2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.

 

Olbia 20 settembre 2024 

La Presidente
Salvatora Rita Masala

La Segretaria
M. Giuseppa Calvisi
Maria